Accordo›Titolo IV
Art. 23
Pattugliamento misto
In vigore dal 11 ago 2016
1. Gli agenti delle Parti possono partecipare a pattuglie miste nella zona di frontiera.
2. Le pattuglie miste attuano una cooperazione transfrontaliera nei settori individuati dall'.
3. Gli agenti di una Parte operanti sul territorio dell'altra Parte svolgono il ruolo di osservatori, offrono assistenza, consultazione ed informazioni; non possono eseguire autonomamente misure di polizia.
4. I diritti e gli obblighi degli agenti, nonché le condizioni di esecuzione delle operazioni previste, sono disciplinati dalla normativa nazionale del Paese in cui si svolgono le operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-23