Accordo›Titolo V
Art. 27
Organizzazione
In vigore dal 11 ago 2016
1. Il centro comune, istituito ai sensi del Protocollo del 17 settembre 2002 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativo all'istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale in prossimità della frontiera comune delle due Parti, è destinato ad accogliere personale composto da agenti di entrambe le Parti.
2. Nell'ambito delle loro rispettive competenze, gli agenti in servizio nel centro comune lavorano in gruppo, si assistono reciprocamente, si scambiano informazioni sulla cooperazione transfrontaliera, le raccolgono, le analizzano e le trasmettono senza pregiudicare lo scambio di informazioni per il tramite degli organi centrali nazionali e della cooperazione diretta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-27