AccordoTitolo III

Art. 22

Transito

In vigore dal 11 ago 2016
1. Fatte salve le altre disposizioni del presente Accordo e la Convenzione dell'11 marzo 1961 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, se gli agenti di una Parte indossano l'uniforme o sono muniti di armi di servizio, equipaggiamenti speciali o viaggiano a bordo di mezzi di servizio, il loro transito nella zona di frontiera dell'altra Parte deve essere annunciato, prima del passaggio alla frontiera: per la Repubblica italiana, al settore italiano del centro comune; per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del centro comune. 2. Se il transito riguarda una parte del territorio oltre la zona di frontiera, è necessaria l'autorizzazione preventiva rilasciata dalle rispettive Autorità competenti. La richiesta potrà essere veicolata anche attraverso il centro comune. 3. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2, gli agenti in transito non possono svolgere funzioni di polizia nel territorio dell'altra Parte e sono soggetti alla normativa nazionale di quest'ultima, comprese le disposizioni sulla circolazione stradale.
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Transito (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo