Accordo›Titolo IV
Art. 24
Attuazione del pattugliamento misto
In vigore dal 11 ago 2016
Le Autorità preposte a definire le modalità dei pattugliamenti misti sono:
per la Repubblica italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Confederazione Svizzera, il settore svizzero del centro comune.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-24