AccordoTitolo III

Art. 21

Sostegno in caso di rimpatri e allontanamenti congiunti

In vigore dal 11 ago 2016
Sostegno in caso di rimpatri e allontanamenti congiunti 1. Le Autorità competenti si sostengono vicendevolmente, nel rispetto dei loro obblighi internazionali, nel rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento. Esse si informano tempestivamente sui rimpatri previsti e, nella misura del possibile, offrono il proprio contributo all'altra Parte. 2. In caso di rimpatri congiunti le Autorità competenti si accordano su chi accompagna le persone da rimpatriare e sulle misure di sicurezza. 3. Le Autorità competenti potranno concordare lo svolgimento di attività congiunte di frontiera per la prevenzione e il contrasto all'immigrazione illegale, compresi i pattugliamenti congiunti.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-21

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Sostegno in caso di rimpatri e allontanamenti congiunti (Art. 21 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo