AccordoTitolo III

Art. 20

Agenti di sicurezza nell'aviazione

In vigore dal 11 ago 2016
1. Le Autorità competenti, in conformità con la propria normativa nazionale, potranno cooperare prevedendo l'impiego di agenti di sicurezza in base alle convenzioni relative all'aviazione civile internazionale che sono per esse vincolanti. 2. Ai sensi del presente Accordo, per agenti di sicurezza nell'aviazione s'intendono gli agenti delle autorità di sicurezza così definiti dalle Parti, appositamente istruiti e incaricati di salvaguardare la sicurezza a bordo degli aeromobili. 3. La cooperazione potrà comprendere in particolare l'impiego di agenti di sicurezza sui voli fra i territori delle due Parti. 4. I dettagli della cooperazione, soprattutto le questioni riguardanti l'impiego operativo degli agenti di sicurezza nell'aviazione, saranno disciplinati in un accordo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-20

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Agenti di sicurezza nell'aviazione (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo