AccordoTitolo VII

Art. 31

Entrata, uscita e soggiorno

In vigore dal 11 ago 2016
1. Per gli agenti di una Parte che operano temporaneamente sul territorio dell'altra Parte conformemente al presente Accordo, per il passaggio di frontiera e per il soggiorno è sufficiente una tessera di servizio valida, munita di fotografia e di firma. Gli agenti sono autorizzati a trattenersi nel territorio dell'altra Parte per il tempo necessario alle attività da svolgere. 2. Gli agenti di una Parte che intervengono sul territorio dell'altra Parte devono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-31

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Entrata, uscita e soggiorno (Art. 31 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo