AccordoTitolo VII

Art. 33

Impiego di mezzi terrestri, navali e aerei

In vigore dal 11 ago 2016
1. Se durante la cooperazione conformemente al presente Accordo gli agenti utilizzano mezzi terrestri e navali sul territorio dell'altra Parte, essi sono sottoposti, in materia di circolazione e navigazione, alle stesse norme applicabili agli agenti della Parte sul cui territorio i mezzi sono utilizzati, compreso l'uso di dispositivi sonori e luminosi. In conformità con la normativa nazionale, a condizione di reciprocità, il transito di mezzi di servizio potrà essere esentato dai costi di utilizzo delle autostrade. Le Autorità competenti delle Parti si informano in merito alle rispettive normative in vigore. 2. Nell'ambito delle operazioni previste dal presente Accordo, nel rispetto delle relative normative nazionali e secondo le procedure di autorizzazione previste, le Parti possono definire attraverso successivi accordi le modalità di impiego di mezzi aerei. Durante tali interventi vanno rispettate le prescrizioni che regolano il traffico aereo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-33

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Impiego di mezzi terrestri, navali e aerei (Art. 33 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo