AccordoTitolo VIII

Art. 38

Applicazione dell'Accordo

In vigore dal 11 ago 2016
1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Autorità competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono concludere accordi di esecuzione per definire gli aspetti amministrativi e tecnici. 2. Le Autorità competenti, con successive comunicazioni, possono designare punti di contatto ai fini dell'attuazione pratica del presente Accordo.
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Applicazione dell'Accordo (Art. 38 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo