Accordo›Titolo VIII
Art. 38
Applicazione dell'Accordo
In vigore dal 11 ago 2016
1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Autorità competenti, nel rispetto delle loro attribuzioni, possono concludere accordi di esecuzione per definire gli aspetti amministrativi e tecnici.
2. Le Autorità competenti, con successive comunicazioni, possono designare punti di contatto ai fini dell'attuazione pratica del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-38