Accordo›Titolo VIII
Art. 42
Emendamenti
In vigore dal 11 ago 2016
Il presente Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti attraverso le rispettive procedure interne. Gli emendamenti costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformità a quanto disposto dall' del presente Accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-42