AccordoTitolo VIII

Art. 42

Emendamenti

In vigore dal 11 ago 2016
Il presente Accordo potrà essere emendato con il consenso reciproco delle Parti attraverso le rispettive procedure interne. Gli emendamenti costituiranno parte integrante del presente Accordo ed entreranno in vigore in conformità a quanto disposto dall' del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-42

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Emendamenti (Art. 42 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo