AccordoTitolo VIII

Art. 40

Lingua

In vigore dal 11 ago 2016
Le autorità competenti usano le lingue italiana e francese come mezzo di comunicazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-40

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Lingua (Art. 40 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo