Accordo›Titolo VII
Art. 35
Responsabilità
In vigore dal 11 ago 2016
1. Se durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo gli agenti di una Parte provocano danni sul territorio dell'altra Parte, quest'ultima risponde nei confronti di terzi danneggiati alle stesse condizioni e nella stessa misura come se il danno fosse stato provocato dai suoi agenti competenti per territorio e per materia.
2. La Parte che ha risarcito il danno ai danneggiati o ai loro aventi diritto, ne ottiene il rimborso dall'altra Parte, a meno che l'intervento non sia avvenuto su sua richiesta. In caso di danni nei confronti delle Parti, queste ultime rinunciano a far valere il danno subito, a meno che gli agenti non abbiano causato il danno intenzionalmente o per negligenza grave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-35