AccordoTitolo II

Art. 5

Ambito della cooperazione

In vigore dal 11 ago 2016
1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze, in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti da entrambe, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare: a. la criminalità organizzata transnazionale; b. i reati contro la vita e l'integrità fisica; c. i reati contro il patrimonio; d. la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; e. la tratta di persone e il traffico di migranti; f. i reati contro il patrimonio storico e culturale; g. i reati economici e finanziari, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; h. la criminalità informatica, con particolare riguardo agli attacchi alle infrastrutture critiche. 2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione di atti terroristici in conformità alla normativa in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
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