Accordo›Titolo II
Art. 5
Ambito della cooperazione
In vigore dal 11 ago 2016
1. Le Parti, nel quadro delle loro competenze, in linea con le rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti da entrambe, cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in particolare per contrastare:
a. la criminalità organizzata transnazionale;
b. i reati contro la vita e l'integrità fisica;
c. i reati contro il patrimonio;
d. la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
e. la tratta di persone e il traffico di migranti;
f. i reati contro il patrimonio storico e culturale;
g. i reati economici e finanziari, anche al fine della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
h. la criminalità informatica, con particolare riguardo agli attacchi alle infrastrutture critiche.
2. Le Parti collaborano inoltre nella prevenzione e repressione di atti terroristici in conformità alla normativa in vigore nei propri Paesi e agli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-5