Accordo›Titolo III
Art. 11
Osservazione transfrontaliera
In vigore dal 11 ago 2016
1. Gli agenti di una delle Parti, secondo le modalità stabilite nell' della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative normative nazionali di attuazione, possono, previa autorizzazione, ad eccezione dei casi di particolare urgenza, proseguire per l'intero territorio dell'altra Parte l'osservazione transfrontaliera nei confronti di un soggetto che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione in base alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, o, se necessario, di una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa condurre all'identificazione o alla localizzazione del menzionato soggetto.
La richiesta di autorizzazione, che sarà sempre trasmessa in copia al centro comune, deve essere rivolta:
per la Repubblica italiana, alla Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia;
per la Confederazione Svizzera, al settore svizzero del centro comune.
2. L'osservazione transfrontaliera in casi di urgenza di cui al paragrafo 2 dell' della Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen è ammissibile per i reati elencati al paragrafo 7 dello stesso , quando non è stato possibile richiedere l'autorizzazione preventiva all'Autorità competente. In questi casi l'attraversamento della frontiera è immediatamente comunicato al centro comune che è deputato ad avvertire:
per la Repubblica italiana, la Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia; per la Confederazione Svizzera, la Centrale operativa dell'Ufficio federale di polizia.
3. Gli agenti addetti all'osservazione sono:
per la Repubblica italiana, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ai sensi della normativa nazionale;
per la Confederazione Svizzera, gli agenti di polizia della Confederazione e dei Cantoni, nonché gli agenti del Corpo delle guardie di confine e delle sezioni antifrode doganali.
Storico versioni
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