Accordo›Titolo I
Art. 2
Autorità competenti
In vigore dal 11 ago 2016
Le Autorità competenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni:
per la Repubblica italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno. Limitatamente ai soli aspetti doganali, il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso le sue articolazioni;
per la Confederazione Svizzera, le autorità federali in materia di polizia, di immigrazione e di dogana, in particolare il Corpo delle guardie di confine, nonché le polizie cantonali e le autorità cantonali in materia di migrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;155#art-a-2