Art. 2 · Autorità competenti
AccordoTitolo I

Art. 2

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Autorità competenti

In vigore dal 11 ago 2016
Le Autorità competenti ai fini dell'applicazione del presente Accordo sono, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni: per la Repubblica italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno. Limitatamente ai soli aspetti doganali, il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso le sue articolazioni; per la Confederazione Svizzera, le autorità federali in materia di polizia, di immigrazione e di dogana, in particolare il Corpo delle guardie di confine, nonché le polizie cantonali e le autorità cantonali in materia di migrazione.
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