Convenzione
Art. 6
Cessazione dell'esecuzione
In vigore dal 10 ago 2016
Cessazione dell'esecuzione
1. Lo Stato di condanna informa quanto prima lo Stato di esecuzione di ogni decisione o di ogni atto processuale intervenuto sul proprio territorio che produca l'effetto di privare la condanna del suo carattere esecutivo.
2. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono porre fine all'esecuzione della condanna non appena sono state informate di una tale decisione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-6