Convenzione
Art. 8
Misure di clemenza
In vigore dal 10 ago 2016
Misure di clemenza
Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono concedere la grazia, l'amnistia o altre misure volte a ridurre la pena conformemente alla propria Costituzione o alla propria legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-8