Convenzione

Art. 8

Misure di clemenza

In vigore dal 10 ago 2016
Misure di clemenza Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono concedere la grazia, l'amnistia o altre misure volte a ridurre la pena conformemente alla propria Costituzione o alla propria legislazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-8

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Misure di clemenza (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo