Convenzione
Art. 9
Altri fatti
In vigore dal 10 ago 2016
Altri fatti
1. La persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente Convenzione non potrà essere perseguita, detenuta, giudicata o condannata di nuovo nello Stato di esecuzione per i fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna.
2. Tuttavia, la persona trasferita potrà essere perseguita, detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per fatti diversi e anteriori a quelli che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, quando gli stessi sono sanzionati penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Per i reati puniti con la pena di morte, lo Stato di esecuzione applicherà la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-9