Convenzione

Art. 9

Altri fatti

In vigore dal 10 ago 2016
Altri fatti 1. La persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente Convenzione non potrà essere perseguita, detenuta, giudicata o condannata di nuovo nello Stato di esecuzione per i fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna. 2. Tuttavia, la persona trasferita potrà essere perseguita, detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per fatti diversi e anteriori a quelli che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, quando gli stessi sono sanzionati penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Per i reati puniti con la pena di morte, lo Stato di esecuzione applicherà la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-9

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Altri fatti (Art. 9 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo