Accordo
Art. 9
Modifica dell'art. 43: Differimento della consegna e consegna temporanea
In vigore dal 10 ago 2016
(Modifica dell'art. 43: Differimento della consegna
e consegna temporanea)
All'art. 43 della Convenzione il par. 3 è sostituito dai seguenti paragrafi:
Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.
Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la vita di questa o può aggravarne il suo stato. Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata redatta da una propria struttura sanitaria pubblica competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-a-9