Accordo

Art. 4

Modifica dell'art. 33 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Facoltativi

In vigore dal 10 ago 2016
(Modifica dell'art. 33 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Facoltativi) L'art. 33 della Convenzione è sostituito dall'articolo seguente: Art. 33. L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze: a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata; b) se lo Stato Richiesto ritiene che l'estradizione non è compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-a-4

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