Accordo
Art. 4
Modifica dell'art. 33 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Facoltativi
In vigore dal 10 ago 2016
(Modifica dell'art. 33 della Convenzione:
Motivi di Rifiuto Facoltativi)
L'art. 33 della Convenzione è sostituito dall'articolo seguente:
Art. 33.
L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:
a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;
b) se lo Stato Richiesto ritiene che l'estradizione non è compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-a-4