Accordo

Art. 2

Pena di morte e pene vietate

In vigore dal 10 ago 2016
(Pena di morte e pene vietate) Dopo l'art. 31 della Convenzione è aggiunto l'articolo seguente: Art. 31-bis. Se l'estradizione è richiesta per dare corso ad un procedimento penale per un reato punito con la pena di morte o con altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente applicherà la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato Richiesto. Se l'estradizione è richiesta per eseguire una condanna definitiva alla pena di morte o ad un'altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, l'estradizione non sarà concessa, a meno che la suddetta pena sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato Richiesto.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-a-2

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