Accordo

Art. 6

Lingua e dispensa dalla legalizzazione

In vigore dal 10 ago 2016
(Lingua e dispensa dalla legalizzazione) Dopo l'Articolo 36 della Convenzione è inserito l'articolo seguente: Art. 36-bis. La domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese. Gli atti e i documenti trasmessi in conformità alla presente Convenzione sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-a-6

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Lingua e dispensa dalla legalizzazione (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo