Accordo
Art. 6
Lingua e dispensa dalla legalizzazione
In vigore dal 10 ago 2016
(Lingua e dispensa dalla legalizzazione)
Dopo l'Articolo 36 della Convenzione è inserito l'articolo seguente:
Art. 36-bis.
La domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese.
Gli atti e i documenti trasmessi in conformità alla presente Convenzione sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-a-6