Accordo
Art. 8
Modifica dell'art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione
In vigore dal 10 ago 2016
(Modifica dell'art. 42: Decisione sulla
richiesta di estradizione)
All'art. 42 della Convenzione, dopo il par. 6, è aggiunto il seguente paragrafo:
Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-a-8