Accordo

Art. 8

Modifica dell'art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione

In vigore dal 10 ago 2016
(Modifica dell'art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione) All'art. 42 della Convenzione, dopo il par. 6, è aggiunto il seguente paragrafo: Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-a-8

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Modifica dell'art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione (Art. 8 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo