Convenzione
Art. 2
Informazioni per la persona condannata
In vigore dal 10 ago 2016
Informazioni per la persona condannata
1. Ogni persona condannata a cui la presente Convenzione può essere applicata deve essere informata dallo Stato di condanna della possibilità offertagli dalla presente Convenzione di ottenere il trasferimento nel proprio Paese per l'esecuzione della condanna e delle disposizioni dell'.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata dell'evoluzione del procedimento e di qualsiasi decisione presa da uno dei due Stati in merito alla sua domanda di trasferimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-2