Convenzione

Art. 2

Informazioni per la persona condannata

In vigore dal 10 ago 2016
Informazioni per la persona condannata 1. Ogni persona condannata a cui la presente Convenzione può essere applicata deve essere informata dallo Stato di condanna della possibilità offertagli dalla presente Convenzione di ottenere il trasferimento nel proprio Paese per l'esecuzione della condanna e delle disposizioni dell'. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata dell'evoluzione del procedimento e di qualsiasi decisione presa da uno dei due Stati in merito alla sua domanda di trasferimento.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-2

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Informazioni per la persona condannata (Art. 2 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo