Convenzione

Art. 5

Esecuzione della condanna

In vigore dal 10 ago 2016
Esecuzione della condanna 1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono proseguire l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà pronunciata nella sentenza dello Stato di condanna. 2. Se la natura o la durata della pena o della misura privativa della libertà sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può adattare la sanzione stabilita dallo Stato di condanna alla pena o misura prevista dalla propria legge per un reato della stessa natura. La condanna non può aggravare, per la sua natura o per la sua durata, la sanzione pronunciata nello Stato di Condanna nè superare la pena massima prevista dalla legge dello Stato di esecuzione. 3. La consegna del condannato alle autorità dello Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della condanna nello Stato di condanna. Quando il condannato si sottrae all'esecuzione, una volta trasferito nello Stato di Esecuzione, lo Stato di condanna recupererà il diritto di eseguire la pena residua. 4. Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena quando lo Stato di esecuzione la considera terminata.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-5

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Esecuzione della condanna (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo