Accordo
Art. 11
Entrata in vigore, modifica e cessazione
In vigore dal 10 ago 2016
(Entrata in vigore, modifica e cessazione)
Il presente Accordo aggiuntivo entrerà in vigore il trentunesimo giorno successivo alla data dell'ultima notifica attestante l'adempimento delle formalità interne richieste in ciascuno dei due Stati.
Il presente Accordo aggiuntivo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti.
Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Accordo aggiuntivo.
Il presente Accordo aggiuntivo avrà durata illimitata.
Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo aggiuntivo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato. La cessazione avrà effetto trascorsi sei mesi dalla data della ricezione della comunicazione. Tuttavia, il presente Accordo aggiuntivo continuerà ad applicarsi all'esecuzione delle domande di estradizione presentate prima che la cessazione abbia effetto.
IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Rabat, il giorno 1 del mese aprile dell'anno 2014 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese. I due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo francese.
Per il Governo Per il Regno
della Repubblica Italiana del Marocco
(Firma) (Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-a-11