Convenzione

Art. 4

Motivo di rifiuto

In vigore dal 10 ago 2016
Motivo di rifiuto Il trasferimento potrà essere rifiutato in particolare: 1. Se la persona condannata ha anche la cittadinanza dello Stato di condanna; 2. Se il reato consiste unicamente nella violazione di obblighi militari; 3. Se la persona condannata non ha pagato, nella misura ritenuta soddisfacente dallo Stato di condanna, le spese di giustizia, il risarcimento dei danni e interessi, le sanzioni pecuniarie, di qualsiasi natura, poste a suo carico.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-4

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Motivo di rifiuto (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo