Convenzione
Art. 4
Motivo di rifiuto
In vigore dal 10 ago 2016
Motivo di rifiuto
Il trasferimento potrà essere rifiutato in particolare:
1. Se la persona condannata ha anche la cittadinanza dello Stato di condanna;
2. Se il reato consiste unicamente nella violazione di obblighi militari;
3. Se la persona condannata non ha pagato, nella misura ritenuta soddisfacente dallo Stato di condanna, le spese di giustizia, il risarcimento dei danni e interessi, le sanzioni pecuniarie, di qualsiasi natura, poste a suo carico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-4