Convenzione

Art. 7

Revisione della sentenza

In vigore dal 10 ago 2016
Revisione della sentenza Soltanto lo Stato di condanna è competente per deliberare in merito a qualsiasi richiesta di revisione presentata contro la sentenza.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-7

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Revisione della sentenza (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo