Convenzione

Art. 10

Informazioni sull'esecuzione della condanna

In vigore dal 10 ago 2016
Informazioni sull'esecuzione della condanna Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna in merito all'esecuzione della pena: a) Quando ritiene terminata l'esecuzione della pena; b) Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o c) Se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-10

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Informazioni sull'esecuzione della condanna (Art. 10 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo