Convenzione

Art. 14

Vie di comunicazione

In vigore dal 10 ago 2016
Vie di comunicazione 1. Gli Stati inviano i rispettivi documenti relativi alla procedura all'autorità competente, ossia la Delegazione Generale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Reinserimento per il Regno del Marocco, e il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana. 2. Ciascuno Stato comunica per via diplomatica all'altro Stato gli eventuali cambiamenti dell'autorità competente. 3. Lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente nel più breve tempo possibile della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento richiesto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Vie di comunicazione (Art. 14 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo