Convenzione
Art. 14
Vie di comunicazione
In vigore dal 10 ago 2016
Vie di comunicazione
1. Gli Stati inviano i rispettivi documenti relativi alla procedura all'autorità competente, ossia la Delegazione Generale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Reinserimento per il Regno del Marocco, e il Ministero della Giustizia per la Repubblica Italiana.
2. Ciascuno Stato comunica per via diplomatica all'altro Stato gli eventuali cambiamenti dell'autorità competente.
3. Lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente nel più breve tempo possibile della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-14