Convenzione

Art. 18

Spese

In vigore dal 10 ago 2016
Spese 1. Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento. Tutte le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo che non venga diversamente deciso dai due Stati. 2. Lo Stato di esecuzione non può in alcun caso reclamare il rimborso delle spese che ha sostenuto per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-18

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