Convenzione
Art. 22
Disposizioni finali
In vigore dal 10 ago 2016
Disposizioni finali
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentunesimo giorno successivo alla data dell'ultima notifica attestante l'adempimento delle formalità interne richieste in ciascuno dei due Stati.
2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Le modifiche entreranno in vigore conformemente alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e faranno parte del presente Accordo.
3. La presente Convenzione ha una durata illimitata.
4. Ciascuno Stato può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento con notifica scritta indirizzata all'altro Stato.
La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della suddetta notifica. Tuttavia, la presente Convenzione continuerà ad essere applicata all'esecuzione delle condanne delle persone trasferite conformemente alla stessa prima che la denuncia abbia effetto.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dal loro rispettivo Governo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Rabat il 1° aprile 2014 in due originali, in lingua francese, araba e italiana. Entrambi i testi fanno fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo francese.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana del Regno del Marocco
(Firma) (Firma)
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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