Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 10 ago 2016
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 luglio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Gentiloni Silveri, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-rd-4

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Entrata in vigore (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo