Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 10 ago 2016
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all', a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall' dell'Accordo di cui all', comma 1, lettera a), e dall' della Convenzione di cui all', comma 1, lettera b).
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-rd-2

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