Convenzione
Art. 19
Transito
In vigore dal 10 ago 2016
Transito
1. Se uno dei due Stati firmatari della presente Convenzione ha concluso degli accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato firmatario collabora autorizzando il transito sul suo territorio, sempre che non vi si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che chiede il transito trasmette allo Stato di transito, per il tramite delle proprie autorità competenti, una domanda recante l'identificazione del condannato in transito. La domanda di transito è accompagnata da una copia del provvedimento con cui è stato accordato il trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato di transito si occupa della custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non è necessaria alcuna autorizzazione di transito se viene utilizzata la via aerea e non è previsto alcuno scalo sul territorio dello Stato di transito.
5. Ciascuno Stato può rifiutare il transito se:
a) il condannato è un suo cittadino;
b) il fatto per il quale è stata inflitta la pena non costituisce un reato ai sensi della propria legislazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-19