Convenzione

Art. 17

Consegna

In vigore dal 10 ago 2016
Consegna Se il trasferimento della persona condannata viene accettato, i due Stati concordano il tempo, il luogo e gli altri aspetti relativi all'esecuzione dello stesso.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-17

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Consegna (Art. 17 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo