Convenzione

Art. 16

Dispensa dalla legalizzazione

In vigore dal 10 ago 2016
Dispensa dalla legalizzazione Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono dispensati da qualsiasi formalità di legalizzazione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-16

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Dispensa dalla legalizzazione (Art. 16 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo