Convenzione

Art. 11

Domanda di trasferimento

In vigore dal 10 ago 2016
Domanda di trasferimento 1. Il condannato stesso o il suo rappresentante legale possono presentare allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione una richiesta scritta di trasferimento. 2. La domanda di trasferimento può essere presentata dallo Stato di condanna e dallo Stato di esecuzione. 3. Ogni domanda di trasferimento è formulata per iscritto. In essa sono indicati l'identità completa della persona condannata, nonché il suo luogo di residenza o domicilio nello Stato di condanna e nello Stato di esecuzione.
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