Accordo
Art. 10
Modifica dell'art. 45: Riestradizione
In vigore dal 10 ago 2016
(Modifica dell'art. 45: Riestradizione)
L'art. 45 della Convenzione è sostituito dal seguente:
Salvo nei casi previsti dal n. 1 dell'art. 44, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'articolo 36.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-a-10