Accordo

Art. 7

Procedura semplificata di estradizione

In vigore dal 10 ago 2016
(Procedura semplificata di estradizione) Dopo l'art. 38 della Convenzione è introdotto l'articolo seguente: Art. 38-bis. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola richiesta di arresto provvisorio, senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'articolo 36 della presente Convenzione. Tuttavia la Parte richiesta può domandare ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione. La dichiarazione di consenso della persona ricercata è valida se è resa con l'assistenza di un difensore ad un rappresentante del potere giudiziario della Parte richiesta, che ha l'obbligo di informare la persona ricercata del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa. La dichiarazione è riportata in un processo verbale in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.
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Procedura semplificata di estradizione (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo