Accordo

Art. 3

Modifica dell'art. 32 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Obbligatori

In vigore dal 10 ago 2016
(Modifica dell'art. 32 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Obbligatori) L'art. 32 della Convenzione è sostituito dal seguente: Art. 32. L'estradizione non è concessa: a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 1. l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia; 2. i reati di terrorismo; 3. i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948; 4. i reati previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1949 e dal primo Protocollo aggiuntivo alla predetta convenzione; 5. gli atti previsti dalla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984; 6. qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti; b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; c) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. Il giudizio in contumacia non costituisce di per sè motivo di rifiuto dell'estradizione; d) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto o di altro Stato; e) se, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, è intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena; f) se il reato per il quale è domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto; g) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-a-3

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Modifica dell'art. 32 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Obbligatori (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo