Convenzione

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 10 ago 2016
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE Il Governo della Repubblica Italiana e Il Governo del Regno del Marocco Desiderosi di promuovere i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Stati, e in particolare di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra essi; Desiderosi di regolare di comune accordo le questioni relative al trasferimento delle persone condannate; Desiderosi di permettere ai condannati di scontare nel loro Paese la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte loro, al fine di facilitarne il reinserimento sociale; Determinati in questo spirito ad accordarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dalla presente Convenzione, la massima cooperazione per quanto concerne il trasferimento delle persone condannate a pene o misure di sicurezza privative della libertà; Hanno convenuto le disposizioni seguenti: Definizioni Ai fini della presente Convenzione: 1. L'espressione «condanna» indica qualsiasi pena o misura di sicurezza privativa della libertà inflitta da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato; 2. L'espressione «condannato» indica qualsiasi persona oggetto di una condanna definitiva ed esecutiva sul territorio dell'uno o dell'altro Stato; 3. L'espressione «Stato di condanna» indica lo Stato in cui è stata condannata la persona che può essere trasferita o che lo è già stata; 4. L'espressione «Stato di esecuzione» indica lo Stato verso il quale il condannato può essere trasferito, o lo è già stato, al fine di scontarvi la condanna; 5. L'espressione «sentenza» indica una decisione del giudice con cui viene inflitta una condanna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-1

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