Convenzione

Art. 3

Condizioni per il trasferimento

In vigore dal 10 ago 2016
Condizioni per il trasferimento La presente Convenzione si applica alle seguenti condizioni: 1. Il reato su cui si basa la richiesta deve essere punibile dalla legislazione di entrambi gli Stati; 2. La decisione giudiziaria deve essere definitiva ed esecutiva; 3. La persona condannata deve essere cittadina dello Stato di esecuzione; 4. La persona condannata o, in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali, il suo rappresentante legale, deve acconsentire al trasferimento, volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano; 5. Al momento della domanda di trasferimento, la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare deve essere di almeno un anno; in casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la pena residua è inferiore ad un anno; 6. Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono accordarsi sul trasferimento. Il trasferimento sarà rifiutato se è tale da arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico e ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-3

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Condizioni per il trasferimento (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.) — Testo vigente | Portale Normativo