Convenzione
Art. 3
Condizioni per il trasferimento
In vigore dal 10 ago 2016
Condizioni per il trasferimento
La presente Convenzione si applica alle seguenti condizioni:
1. Il reato su cui si basa la richiesta deve essere punibile dalla legislazione di entrambi gli Stati;
2. La decisione giudiziaria deve essere definitiva ed esecutiva;
3. La persona condannata deve essere cittadina dello Stato di esecuzione;
4. La persona condannata o, in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali, il suo rappresentante legale, deve acconsentire al trasferimento, volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;
5. Al momento della domanda di trasferimento, la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare deve essere di almeno un anno; in casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la pena residua è inferiore ad un anno;
6. Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono accordarsi sul trasferimento.
Il trasferimento sarà rifiutato se è tale da arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico e ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2016-07-28;152#art-c-3