Art. 8 · Modifica dell'art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione
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Art. 8

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Modifica dell'art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione

In vigore dal 10 ago 2016
(Modifica dell'art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione) All'art. 42 della Convenzione, dopo il par. 6, è aggiunto il seguente paragrafo: Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.
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