Accordo›Titolo IV
Art. 18
Agevolazione degli scambi
In vigore dal 21 giu 2016
Agevolazione degli scambi
Le parti condividono le esperienze e vagliano la possibilità di semplificare le procedure di importazione, esportazione e transito e le altre procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, nonché di promuovere la convergenza di opinioni e le azioni comuni nell'ambito delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-18