AccordoTitolo IV

Art. 22

Movimenti di capitale

In vigore dal 21 giu 2016
Movimenti di capitale Le parti si sforzano di facilitare la circolazione dei capitali onde promuovere gli obiettivi dell'accordo.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-22

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Movimenti di capitale (Art. 22 Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.) — Testo vigente | Portale Normativo