Accordo›Titolo IV
Art. 27
Tutela della proprietà intellettuale
In vigore dal 21 giu 2016
Tutela della proprietà intellettuale
1. Le parti ribadiscono di attribuire grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e si impegnano ad adottare le misure atte a garantire un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione di tali diritti, in particolare per quanto riguarda le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.
Inoltre, le parti convengono di concludere quanto prima un accordo bilaterale sulle indicazioni geografiche.
2. Le parti si scambiano informazioni ed esperienze su aspetti quali l'applicazione pratica, la promozione, la diffusione, la semplificazione, la gestione, l'armonizzazione, la tutela e l'applicazione efficace dei diritti di proprietà intellettuale, la prevenzione delle violazioni di tali diritti, la lotta alla pirateria e alla contraffazione, in particolare attraverso la cooperazione doganale e altre forme adeguate di cooperazione, e la creazione e il potenziamento delle organizzazioni preposte al controllo e alla tutela di questi diritti. Le parti si forniscono assistenza reciproca al fine di migliorare la tutela, l'uso e la commercializzazione della proprietà intellettuale, avvalendosi dell'esperienza europea, e al fine di accrescere la diffusione delle conoscenze in questo campo.
Storico versioni
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