AccordoTitolo V

Art. 30

Protezione dei dati personali

In vigore dal 21 giu 2016
Protezione dei dati personali 1. Le parti convengono di cooperare per migliorare il livello di protezione dei dati personali in conformità delle più rigorose norme internazionali, come quelle contenute, tra l'altro, negli orientamenti delle Nazioni Unite per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali (risoluzione 45/95 del 14 dicembre 1990 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite). 2. La cooperazione sulla protezione dei dati personali può comprendere, tra l'altro, l'assistenza tecnica sotto forma di scambio d'informazioni e conoscenze.
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urn:nir:stato:legge:2016-05-25;107#art-a-30

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