Accordo›Titolo VI
Art. 35
Cooperazione in materia di diritti umani
In vigore dal 21 giu 2016
Cooperazione in materia di diritti umani
1. Le parti convengono di cooperare al fine della promozione e della efficace tutela dei diritti umani, anche tramite la ratifica e l'attuazione degli strumenti internazionali relativi ai diritti umani.
2. Tale cooperazione può comprendere, tra l'altro:
a) il sostegno alla definizione e all'attuazione di un piano d'azione nazionale sui diritti umani;
b) la promozione dei diritti umani e la sensibilizzazione sul tema;
c) il potenziamento delle istituzioni nazionali e regionali che si occupano di diritti umani;
d) l'instaurazione di un dialogo ampio e costruttivo sui diritti umani;
e) il potenziamento della collaborazione in seno alle istituzioni delle Nazioni Unite che si occupano di diritti umani.
Storico versioni
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